Decreto “Cura-Italia”: incentivi per donazioni

Il Decreto “Cura-Italia” incentiva le donazioni a sostegno dell’emergenza coronavirus.

Per sostenere le misure di contrasto al Coronavirus (Covid-19), il Governo ha approvato un nuovo Decreto Legge che prevede, tra l’altro, diversi vantaggi fiscali per le donazioni effettuate da persone fisiche, enti non commerciali ed imprese.

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Quali incentivi per donazioni da persone fisiche?

Le persone fisiche e gli enti commerciali che effettuano, nell’anno 2020, erogazioni liberali in denaro o in natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a favore:

  • dello Stato,
  • delle regioni,  
  • degli enti locali territoriali,
  • di enti o istituzioni pubbliche,
  • di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro

hanno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda pari al 30%, per un importo non superiore ad Euro 30.000,00.

Generalmente, invece, ricordiamo che le erogazioni liberali hanno detrazioni pari al 19%.

Pertanto possono usufruire dell’agevolazione fiscale le donazioni fino ad un importo massimo pari ad Euro 100.000,00 (Euro 100.000,00 x 30% = 30.000,00). Nel caso di donazione superiore ad Euro 100.000,00 si potrà detrarre solo Euro 30.000,00.

Quali incentivi per donazioni da imprese?

Le erogazioni liberali in denaro a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, sono deducibili dal reddito d’impresa ai fini delle relative imposte.

Inoltre le cessioni gratuite di beni non sono considerate operazioni estranee all’esercizio d’impresa e quindi non concorrono a formare i ricavi. 

Infatti, l’art. 66 del Decreto “Cura-Italia” richiama l’applicazione dell’art. 27 della Legge 133/1999 che prevede inoltre che tali erogazioni vengano fatte attraverso fondazioni, associazioni, comitati ed enti. Inoltre le suddette donazioni sono esentate dall’imposta sulle donazioni.

Ai fini dell’IRAP, le donazioni per contrastare il coronavirus sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.

A differenza dal caso delle persone fisiche, non sono previsti limiti all’importo deducibile delle donazioni da parte delle imprese.

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Come valutare le donazioni in natura?

Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019.

In pratica, nel caso di donazione di un bene, l’ammontare della detrazione o della deduzione è quantificato sulla base del prezzo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari.

Invece, nel caso di donazione di un bene strumentale,  l’ammontare  della  detrazione  o  della  deduzione  è quantificato con riferimento al residuo valore  fiscale  all’atto  del trasferimento.

PER APPROFONDIRE :

Puoi trovare informazioni più complete sui vantaggi fiscali delle donazioni consultando l’art. 66 del Decreto Legge “Cura Italia” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020