Flat Tax al 15% per partite Iva

La Legge di Bilancio 2020 ha confermato la Flat Tax al 15% per partite Iva con ricavi fino a 65.000 euro.

La Flat Tax è un regime fiscale agevolato per le persone fisiche che esercitano in forma individuale attività di impresa, arte o professione.

Prevede semplificazioni Iva e una tassazione 15% (5% per le startup) per chi soddisfa determinati requisiti dimensionali, tra i quali aver percepito, l’anno precedente, ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro.

Scopri se puoi accedere al regime Flat Tax, su cosa si applica, quali aliquote prevede e tutti i pro e i contro.

 

Chi può accedere alla Flat Tax?

Puoi accedere alla Flat Tax se:

  • sei una persona fisica già in attività o se inizi un’attività di impresa, arte o professione e
  • nell’anno precedente hai conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro (ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno).

Non concorrono alla determinazione del limite di riferimento i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore.

Inoltre, quando eserciti più attività (contraddistinte da codici ATECO differenti) ai fini del diritto all’accesso o alla permanenza nel regime forfetario, occorre sommare i ricavi e compensi delle attività esercitate.

Flat Tax: modalità di accesso

Poiché il regime Flat Tax è un regime naturale, se già svolgi un’attività di impresa, arte o professione, puoi accedervi senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.

Attenzione, però, se sei interessato a fruire del regime contributivo agevolato, sei obbligato ad inviare apposita comunicazione telematica all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Allo stesso modo, se inizi un’attività d’impresa, arte o professione devi comunicare l’intenzione di applicare il regime agevolato nella dichiarazione di inizio attività per l’agenzia delle entrate (modello AA9/12).

Su cosa si applica la Flat Tax?

La Flat Tax si applica al totale LORDO dei ricavi o dei compensi percepiti.

Tuttavia, a seconda del codice ATECO dell’attività svolta, si applica un coefficiente di redditività, variabile tra il 40% e l’86%, reperibile a questo link, che riduce il valore dell’imponibile (importo su cui si calcola la Flat Tax del 15%) .

Quale aliquota prevede la Flat Tax?

Una volta determinato il reddito imponibile, si applica un’unica imposta, nella misura del 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività), sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.

Flat Tax: PRO e CONTRO

Tra i VANTAGGI che puoi ottenere se aderisci al regime della Flat Tax al 15% per partite IVA:

  • IVA semplificata (non addebiti l’IVA in fattura ai tuoi clienti, non detrai l’IVA sugli acquisti, non liquidi l’IVA, non versi, non presenti la dichiarazione IVA e le comunicazioni periodiche IVA).
  • Eviti lo Spesometro.
  • Nessuna ritenuta alla fonte.
  • Non c’è l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute.
  • Si è esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.
  • Non si applicano gli studi di settore e i parametri.

Non tutto è oro quello che luccica! Ricorda che ci sono anche degli SVANTAGGI. Nel regime della Flat Tax non si possono scomputare le spese dall’imposta sostitutiva, in particolare:

  • le detrazioni personali (spese mediche, spese per ristrutturazioni, ecc.)
  • le deduzioni personali (previdenza integrativa, contributi colf, ecc.).

Tali spese si possono detrarre/dedurre in tutto o in parte solo se, oltre ai redditi dell’attività agevolata, sussistono redditi che generano un’imposta Irpef (ad esempio redditi di locazioni non con cedolare secca, lavoro dipendente o pensione).

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In quali casi NON posso usare il regime della Flat Tax?

NON possono avvalersi del regime Flat Tax i soggetti:

  • i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • chi effettua, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
  • i soggetti che:
    • partecipano a società di persone
    • fanno parte di associazioni professionali o imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR
    • controllano società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali:
    • sono in corso rapporti di lavoro, o
    • erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta
      ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.


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Quando è prevista la cessazione del regime Flat Tax?

Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui:

  • viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge, ovvero
  • si verifica una delle cause di esclusione.

Flat Tax: tutte le novità previste dalla Legge Finanziaria 2020

Per conoscere le modifiche al regime della Flat Tax si deve attendere l’approvazione della Legge di Bilancio 2020, per ora circolano soltanto varie ipotesi.

Infatti il disegno della Legge di Bilancio 2020 (Disegno di Legge n. 1586 che è stato presentato al Senato della Repubblica in data 02.11.2019.

La legge finanziaria 2020 è consultabile al seguente link

PER APPROFONDIRE la normativa sulla Flat Tax:

Per informazioni più esaustive, si può consultare il sito dell’agenzia delle entrate a questo link.

Riferimento normativo: Art.1 commi 54-89 Legge 190/2014 (modificato da L. 30/12/2018 n. 145),