Assegni non trasferibili: multe elevatissime

Assegni non trasferibili: rischi multe elevatissime. Scopri tutto quello che c’è da sapere.

Devi incassare un assegno per un importo fino ad Euro 999,99? Non ci sono problemi.

Devi incassare un assegno per un importo pari o superiore a Euro 1.000,00? Devi fare attenzione. Una piccola disattenzione che credi non rilevante, può costarti cara.

assegno

Assegni non trasferibili: cosa prevede la legge?

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori ad Euro 1.000,00 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (Art 49, comma 5 del D.Lgs. 231/2007).

 

In pratica quando viene portato in banca per essere incassato, l’assegno deve prevedere:
• L’indicazione del nome e del cognome del beneficiario od il nome della società beneficiaria
• L’indicazione della clausola di “NON TRASFERIBILITA’”

 

Ma perché la clausola “NON TRASFERIBILE” non viene riportata direttamente dalla banca quando stampa gli assegni?

 

Dal 2008 le banche non stampano più carnet di assegni senza la clausola “NON TRASFERIBILE”.

Tuttavia, se qualcuno dovesse avere un assegno senza la clausola “NON TRASFERIBILE” stampata sull’assegno, può ancora utilizzarlo per trasferimenti di denaro di importo pari o superiore ad Euro 1.000,00 a condizione che scriva direttamente sull’assegno “NON TRASFERIBILE”.

 

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Assegni non trasferibili: quando rischi la multa?

Cosa succede se incasso un assegno di Euro 1.000,00 che non riporta la clausola “NON TRASFERIBILE”?

Le sanzioni previste dalla normativa (Art. 63, comma 1, 1-bis e 6 del D.Lgs. 231/2007) sono particolarmente elevate.

• Se l’assegno non reca l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario è prevista una sanzione amministrativa da Euro 3.000,00 ad Euro 50.000,00.

• Se l’assegno non reca la clausola “NON TRASFERIBILE”:
– Fino ad Euro 30.000,00: è prevista una sanzione amministrativa dal 10% dell’importo indicato nell’assegno ad Euro 50.000,00
– Oltre ad Euro 30.000,01: è prevista una sanzione amministrativa da Euro 3.000,00 ad Euro 50.000,00.

 

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PER APPROFONDIRE la normativa su assegni non trasferibili:

Leggi il Decreto Legislativo n. 231/2007 disponibile cliccando qui