Investimenti in ricerca e sviluppo 2020: nuovo credito di imposta
Gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nel corso del 2020 godono di un nuovo credito di imposta, previsto dalla Legge di Bilancio 2020.
Attività che danno diritto al nuovo credito di imposta
Gli investimenti che danno diritto al credito d’imposta riguardano le seguenti attività:
- Ricerca e sviluppo
- Innovazione tecnologica 4.0
- Transizione ecologica
- Design ed ideazione estetica
1. Ricerca e sviluppo: quali attività sono comprese
Le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta 2020 sono le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.
In particolare la Commissione Europea le definisce come segue:
m) ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
q) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole migliora mento dei prodotti, processi o servizi esistenti(…).
j) sviluppo sperimentale: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati (…).
Le descrizioni complete di “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale” sono definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j), punto 15, paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.
Ricerca e sviluppo: valore del credito di imposta
Il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili è previsto:
- nella misura pari al 12% della relativa base di calcolo
- nel limite massimo di Euro 3.000.000,00
2 e 3.Innovazione tecnologica 4.0: quali attività sono comprese
Le innovazioni tecnologiche 4.0 sono le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.
Praticamente si tratta di beni materiali, immateriali, servizi o processi che si differenziano rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa. Le differenze riguardano le caratteristiche tecnologiche, le prestazioni, l’eco-compatibilità, l’ergonomia o altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
Innovazione tecnologica 4.0: valore del credito d’imposta
Il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica 4.0 agevolabili è previsto:
- nella misura pari al 6% della relativa base di calcolo
- nel limite massimo di Euro 1.500.000,00
Invece, il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transazione ecologica agevolabili è previsto:
- nella misura pari al 10% della relativa base di calcolo
- nel limite massimo di Euro 1.500.000,00
4.Design e ideazione estetica: quali attività sono comprese
Sono le attività per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
In tal caso, il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica 4.0 agevolabili è previsto:
- nella misura pari al 6% della relativa base di calcolo
- nel limite massimo di Euro 1.500.000,00
Investimenti: quali imprese possono ottenere il credito di imposta?
L’agevolazione si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato. Inoltre include le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Come si utilizza il credito d’imposta maturato?
Il credito non può essere ceduto o trasferito, neanche all’interno del consolidato fiscale.
Pertanto, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 in tre quote annuali di pari importo. Importante ricordare che si può usare tale credito a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Naturalmente la maturazione del credito è subordinata all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
Investimenti: come ottenere il credito d’imposta
Per ottenere il credito di imposta è necessaria una certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti che certifichi l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti. Quindi, in questo caso, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore ad Euro 5.000,00.
PER APPROFONDIRE puoi consultare i commi dal 198 al 209 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27.12.2019).
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