IMU 2020: cosa cambia
La Legge di Bilancio 2020 ha cambiato le imposte sulla casa: sparisce la TASI ma aumentano le aliquote IMU. A conti fatti costa più di prima.
IMU, TASI E TARI
La Legge di Bilancio (Legge n. 160 del 27.12.2019) ha eliminato la vecchia IUC (Imposta Unica Comunale) che di fatto era costituita da tre imposte: l’IMU (Imposta Municipale Unica o tassa sugli immobili) la TASI (Tassa sui servizi indivisibili) e la TARI (Tassa Rifiuti).
Dal 2020 ci saranno solo l’IMU 2020 e la TARI. Di fatto la TASI viene eliminata.
In realtà, il minor gettito causato dall’eliminazione della TASI sarà compensato con il maggior gettito generato dalle maggiori aliquote dell’IMU 2020 e dagli ulteriori immobili assoggettati alla nuova IMU.
IMU 2020: cosa NON cambia
Rispetto alla disciplina della vecchia IMU rimangono invariati:
a) Il presupposto dell’imposta
b) I soggetti passivi
c) La definizione di abitazione principale
d) Le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati
e) Gli immobili esenti
In altre parole, l’IMU deve essere pagata se si possiede un immobile. Resta però esclusa l’abitazione principale, salvo che si tratti di un immobile di lusso classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Niente IMU per abitazione principale
Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e hanno la residenza anagrafica.
Quindi affinché un immobile possa essere considerato abitazione principale, sono necessarie 3 condizioni:
- il possesso/proprietà (o un altro titolo reale come l’usufrutto o il diritto di abitazione);
- la residenza anagrafica;
- la dimora abituale intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo.
In sintesi, sono esenti dall’IMU:
- le abitazioni appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- gli alloggi sociali adibiti ad abitazione principale;
- i terreni agricoli posseduti o condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori, in aree montane e quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva;
- gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, dalle Regioni e dalle Province;
- i fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9, quelli destinati esclusivamente all’esercizio del culto e quelli di proprietà della Sante Sede;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l’agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare.
- gli altri casi previsti dalla Legge
Chi deve pagare l’imposta?
I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, ovvero:
- Il proprietario
- Il titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie)
- Il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
- Il concessionario di aree demaniali
- Il locatario in caso di immobili concessi in locazione finanziaria
IMU 2020 nei casi di separazione o divorzio
Nei casi di separazione o divorzio dei coniugi con conseguente assegnazione della casa familiare, la legge prevede che l’IMU sia pagata dall’assegnatario dell’abitazione. Ma, in presenza di figli minori, ci sono delle eccezioni (e conseguenti esenzioni) che necessitano di approfondimenti da parte del Commercialista.
Quanto si paga per l’IMU 2020?
L’IMU è un’imposta comunale e le aliquote sono stabilite dal Comune dove è situato l’immobile.
La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore catastale degli immobili. Per i fabbricati iscritti nel catasto il valore è ottenuto applicando alla rendita catastale (rivalutata del 5%) uno dei seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 e C/5;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 e nella categoria A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nella categoria D;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1;
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate puoi trovare il dettaglio di tutte le categorie catastali
IMU 2020 e vecchia IMU: quali differenze?
Le maggiori differenze rispetto alla vecchia disciplina dell’IMU riguardano le aliquote della nuova IMU (stabilite nella Legge n. 160 del 27.12.2019 dal comma 748 al comma 757).
La Legge prevede per quasi tutte le tipologie degli immobili un’aliquota base. Tale aliquota può essere aumentata o ridotta da parte di ogni comune con deliberazione del consiglio comunale.
Di seguito vengono dettagliate le aliquote dell’IMU:
IMU 2020 e vecchia IMU: altre differenze
Alcune tipologie di immobili erano esenti con la vecchia disciplina IMU, ma dal 01.01.2020 sono passibili di imposta. In particolare si tratta:
- dei fabbricati rurali strumentali
- degli immobili merce ( si tratta di fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice, finché non siano venduti o locati)
Scadenza IMU 2020
Le scadenze per il pagamento della nuova IMU sono invariate:
- entro il 16 giugno 2020 si deve versare l’acconto che corrisponde alla metà di quanto versato nel 2019;
- entro il 16 dicembre è dovuto il versamento della seconda rata.
Per quanto riguarda le modalità di versamento del tributo, è possibile procedere al pagamento in modi diversi.
- bollettino postale;
- piattaforma PagoPa;
- Modello F24.
Approfondimenti
Per approfondire la normativa sull’IMU 2020 si possono consultare i commi da 738 ad 783 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27.12.2019)