Lotteria degli scontrini 2020
Lotteria degli scontrini 2020, tutte le novità: cos’è e come funziona?
La lotteria degli scontrini è tra le novità fiscali più interessanti per il 2020 e nasce con lo scopo di incentivare l’emissione degli scontrini e di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale.
Un emendamento al decreto fiscale 2020 approvato dalla Commissione Finanze della Camera ha fatto slittare a luglio 2020 l’avvio della lotteria degli scontrini per chi si farà rilasciare il nuovo scontrino fiscale digitale.
Saltata, inoltre, anche la sanzione amministrativa prevista nella versione iniziale del D.L. n. 124/2019 per quei commercianti restii ad osservare i nuovi adempimenti, ma viene contestualmente introdotta una possibilità di delazione da parte di quei clienti che potranno denunciare al Fisco questo scarso entusiasmo a favorire la partecipazione dei commercianti al nuovo gioco.
Lotteria degli scontrini: come funziona?
La lotteria degli scontrini è stata istituita dall’art. 1 co. 540 -544 della Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) e disciplinata dal DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”), in corso di conversione in legge.
Il provvedimento prevede la possibilità di partecipare all’estrazione di premi messi in palio nel quadro di una lotteria nazionale.
La misura è volta ad incentivare la richiesta degli scontrini fiscali e ricevute da parte dei consumatori, con lo scopo, dunque, di ottenere un aumento del gettito relativo all’IVA e alle imposte dirette, contrastando la mancata dichiarazione dei pagamenti.
Lotteria degli scontrini: i premi
La definizione dei premi, delle regole di estrazione e delle altre disposizioni attuative è demandata a un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che non è stato ancora emanato.
Tuttavia sono già noti alcuni dettagli su come saranno attribuiti i premi in palio.
Secondo indiscrezioni ci saranno tre premi mensili e una maxi estrazione finale annuale:
- 50.000 € al 1° estratto,
- 30.000 € al 2° estratto
- 10.000 € al 3° estratto
- maxi estrazione di fine anno da 1 milione di euro per il più fortunato!
Si avranno 90 giorni di tempo per richiedere il premio e sarà predisposto un sito ad hoc da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per incentivare i pagamenti tracciabili (con carta o bancomat), sono previsti premi speciali per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro. Si tratta di estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie riservate a chi utilizza moneta elettronica (carta o bancomat).
Lotteria degli scontrini: come partecipare
La partecipazione alla lotteria è facoltativa ed è riservato alle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni e servizi in veste di privati consumatori (al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione).
Per partecipare alla lotteria non sarà necessario comprare dei biglietti. Questi ultimi saranno virtuali e deriveranno dallo scontrino.
La “giocata” minima sarà di 1 euro e ogni 10 centesimi darà diritto a un biglietto virtuale.
Quindi, per ogni euro speso, si potrà partecipare alla lotteria con 10 ticket.
Per concorrere alle estrazioni, inoltre, è necessario che:
- l’acquisto sia effettuato presso esercenti che trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015. A partire dal 1° gennaio 2020 sarà obbligatorio per tutti il cosiddetto scontrino elettronico;
- l’acquirente comunichi all’esercente il proprio codice identificativo all’atto dell’acquisto, esprimendo così la volontà di partecipare al concorso;
- l’esercente trasmetta i dati dell’operazione (compreso il codice identificativo) all’Agenzia delle Entrate mediante strumenti che garantiscono la sicurezza e l’autenticità della trasmissione.
Comunicazione del “codice lotteria”
Il consumatore, per partecipare alla lotteria, non dovrà comunicare il proprio codice fiscale, bensì il c.d. “codice lotteria”,ossia un codice identificativo che rappresenta uno “pseudonimo del codice fiscale” del cliente.
Tale codice potrà essere richiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all’interno di un apposito portale on line (“portale della lotteria”).
Comunicando il proprio codice all’esercente all’atto della memorizzazione dei dati dell’operazione (ossia al momento di effettuazione dell’operazione), l’acquirente comunica la propria volontà di partecipare alla lotteria.
Ci sono però delle eccezioni: non sarà possibile partecipare alla lotteria per acquisti effettuati presso esercenti che già inviano i dati al Sistema tessera sanitaria (es. farmacie), per i quali già è prevista una detrazione fiscale del 19% dell’importo speso.
Trasmissione dei dati per partecipare alla lotteria
Entro il 31.12.2019, gli esercenti dovranno adeguare i registratori telematici ed essere abilitati alla creazione di un file XML contenente i soli dati dei documenti commerciali relativi alle operazioni valide per partecipare alla lotteria.
Di seguito , i dati da trasmettere tramite file XML:
- i dati identificativi del registratore;
- la denominazione del cedente o prestatore;
- l’identificativo progressivo, la data e l’ora del documento trasmesso;
- l’identificativo del punto cassa (in caso di utilizzo di un Server RT);
- l’importo del corrispettivo, distinguendo la quota pagata in contanti o con strumenti elettronici, nonché l’importo del corrispettivo non pagato;
- il codice lotteria del cliente.
Nel caso di resi o annulli per i documenti commerciali precedentemente trasmessi al
“sistema lotteria”, l’esercente dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate anche tali operazioni.
Sanzioni
L’Art. 20 del DL 124/2019 prevede una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro nei confronti degli esercenti che, al momento dell’acquisto:
- rifiutino il codice fiscale del contribuente
- non trasmettano all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione
Una deroga è prevista, fino al 30.6.2020, per gli esercenti che, pur essendo tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi, continuano a certificare le operazioni, temporaneamente, mediante scontrino o ricevuta fiscale.