Sindaci e Revisori: nuovi limiti

Il nuovo codice della crisi d’impresa fissa i nuovi limiti per la nomina di sindaci e revisori nelle Srl.

Le Srl e le società cooperative devono adeguarsi alle nuove norme sulla nomina del revisore, che prevedono la nomina di un organo di controllo o di un revisore in molte società di piccola dimensione fino ad oggi escluse da tale obbligo.

Sindaci e revisori: perché sono stati introdotti nuovi limiti?Lo scopo della norma è di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e permettere l’emergere di situazioni di crisi in tempo utile per potervi porre rimedio. Si cerca dunque di salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa.

Sindaci e revisori: quali sono i nuovi limiti?

Le nuove norme prevedono che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Il limite che supero per due anni deve essere lo stesso?

No. E’ necessario nominare un sindaco o un revisore anche se vengono superati due limiti diversi per due anni consecutivi.

Ad esempio se nel 2017 ho 22 dipendenti (quindi ho superato il limite dei dipendenti) e nel 2018 ho un fatturato di 5 milioni (quindi ho superato il limite del fatturato) è obbligatoria la nomina di un sindaco o un revisore.

Quali anni devo considerare per verificare i limiti?

Nel 2019 la verifica dei parametri dimensionali va effettuata sulla base del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2017 ed al 31.12.2018.

Sindaci e revisori: qual è la novità?

Le novità riguardano in particolare il punto 3, leggendo il quale si nota come siano state notevolmente abbassate le soglie dimensionali oltre le quali scatta l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore.

I nuovi limiti sono dettagliati nella seguente tabella:

Sindaci e revisori: quando termina l’obbligo?

L’obbligo dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti.


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Collegio sindacale o revisore: chi nominare?

Alle imprese è lasciata totale libertà di istituire un organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico, con anche funzioni di revisione legale) oppure un revisore legale (o società di revisione).

Collegio sindacale e revisore: differenze

Le differenze esistenti tra l’organo di controllo e il revisore sono piuttosto rilevanti.

  • Il collegio sindacale è un vero organo societario, che partecipa attivamente alla vita sociale facendo parte delle riunioni dell’organo amministrativo e dell’assemblea dei soci.
  • Il revisore non è un organo societario ma un professionista, che ha poteri di controllo e di ispezione, con la possibilità di effettuare segnalazioni e denunce.

Collegio sindacale e revisore: termini per la nomina

Le norma fissa al 16.12.2019 il termine ultimo per provvedere alla nomina dell’organo di controllo o revisore e, se necessario, per adeguare il proprio statuto (in presenza di clausole non conformi al nuovo dettato normativo).

Sanzioni per mancata nomina

La norma è severa con riguardo alla mancata nomina.

Qualora, riscontrato il superamento delle soglie, l’assemblea non provveda a nominare entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio l’organo di controllo o il revisore, sarà il Tribunale a provvedere alla nomina, su segnalazione del conservatore del registro delle imprese o di qualunque altro soggetto interessato.

Gli amministratori, inoltre, possono essere denunciati dai soci e convocati in camera di consiglio dal Tribunale, che ha il potere di revocare gli amministratori e nominare un amministratore giudiziario.

PER APPROFONDIRE la normativa Sindaci e revisori:

Per informazioni più complete relative ai nuovi limiti è possibile consultare la legge a questo link