Beni non pignorabili dal Fisco
La legge stabilisce quali sono i beni NON pignorabili dal Fisco. Per tutelare la dignità del debitore e le sue esigenze di vita, non possono essere pignorati i beni, mobili e immobili, indispensabili per dormire, mangiare e lavorare.
Questi limiti valgono se il creditore è l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ma non valgono se è un privato, come per esempio una banca.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione (che ha sostituito Equitalia) può pignorare beni mobili o immobili dei soggetti che non hanno pagato le cartelle di pagamento, ma con dei limiti.
Agenzia Entrate-Riscossione – che è subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del gruppo Equitalia – può utilizzare il pignoramento in caso di mancato pagamento di una cartella esattoriale.
Il pignoramento (disciplinato nel C.p.c. dagli articoli dal 491 al 497) è l’atto formale da cui prende il via l’espropriazione forzata di un bene per la sua vendita
Cos’è il pignoramento?
Il pignoramento (disciplinato nel Codice di Procedura Civile dagli articoli dal 491 al 497 C.p.c.) è l’atto formale da cui prende il via l’espropriazione forzata di un bene per la sua vendita, al fine di pagare i creditori.
Il debitore non potrà disporre dei suoi beni (cioè non potrà venderli o affittarli) fino al termine della procedura volta a soddisfare delle ragioni del creditore.
Beni non pignorabili: quali sono
La legge stabilisce espressamente l’impignorabilità di alcuni beni mobili. In particolare, si tratta di:
- oggetti sacri o che servono ad esercitare il culto;
- anello nuziale;
- vestiti biancheria, letti, tavoli e sedie necessari per consumare i pasti, armadi, cassettoni, frigorifero, stufe e fornelli da cucina (sia a gas che elettrici), lavatrice, utensili di casa e cucina con il relativo mobile che li contiene. In pratica tutto il necessario per vivere. Sono pignorabili invece i mobili (tranne i letti) di grande valore economico per via del loro pregio artistico o di antiquariato;
- commestibili e combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e della sua famiglia;
- armi e tutte le cose che il debitore ha l’obbligo di detenere per ragioni di pubblico servizio;
- decorazioni al valore, lettere, registri e scritti di famiglia in generale, oltre ai manoscritti, a meno che non facciano parte di una collezione;
- gli animali da compagnia tenuti in casa o in altri luoghi di proprietà del debitore, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
- gli animali utilizzati a fini terapeutici o di assistenza per il debitore o per i suoi familiari.
Altri beni possono essere pignorati a determinate condizioni:
- i beni che il proprietario del fondo detiene per il servizio o la coltivazione dello stesso, possono essere pignorate separatamente dall’immobile solo in mancanza di altri beni mobili.
- Se tuttavia le cose suddette sono indispensabili per la coltura del fondo, il debitore può richiedere al giudice di dichiararle impignorabili (oppure, se pignorate, di permetterne l’uso col rispetto delle adeguate cautele per la loro conservazione).
- Gli oggetti, gli strumenti e i libri indispensabili per al debitore per esercitare la professione, l’arte o il mestiere possono essere pignorati nei limiti di un quinto del loro valore e, inoltre, solo qualora tutti gli altri beni pignorati non abbiano un valore sufficiente per l’estinzione del credito.
Limiti al pignoramento beni mobili
Il decreto del fare (D.L. 21.06.2013 n. 69) ha previsto il divieto di apporre il fermo amministrativo per i veicoli strumentali all’impresa e alla professione.
Ma è il contribuente che deve provare la qualifica di strumentalità del bene entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di fermo amministrativo del bene mobile.
Beni immobili non pignorabili: quali sono?
- È l’unico immobile di proprietà del debitore;
- L’immobile ha la destinazione abitativa ed il debitore ha la residenza anagrafica
- Non è un immobile di lusso. In questo caso l’identificazione di lusso non coincide con l’accatastamento A/1 dell’immobile da parte del catasto del Comune, ma è l’identificazione prevista dal Decreto n. 1072 del 02.08.1969, consultabile al seguente link http://www.sicet.it/archivio-web/pages/urbanistica/leggi_urb/DM_1072-69.html
- Non è una villa (accatastato A/8) e non è un castello o palazzo di pregio (A/9)
Limiti al pignoramento beni immobili
Ma se l’immobile di mia proprietà NON possiede tutte le suddette caratteristiche, esistono altri limiti al pignoramento?
Negli altri casi si può procedere al pignoramento ed alla vendita all’asta dell’immobile solo se:
a) L’importo complessivo del debito è superiore ad Euro 120.000,00
b) Il valore degli immobili del debitore è superiore ad Euro 120.000,00
c) Sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca (legale) ed il debitore non ha pagato o rateizzato il debito
Ma gli immobili possono essere sempre ipotecati?
Si rammenta che gli immobili sono ipotecabile in presenza di un debito superiore ad Euro 20.000,00
Limiti del pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il debitore ha verso terzi (conto corrente, stipendio) oppure beni del debitore che sono in possesso di terzi.
Con questa procedura si richiede ad un terzo di versare direttamente all’Agenzia Entrate Riscossione quanto da lui dovuto ad debitore.
Ma la legge prevede i seguenti limiti se il pignoramento riguarda stipendi o qualsiasi forma di pagamento derivante da rapporto di lavoro:
- Fino ad Euro 2.500,00 la quota pignorabile è pari ad un decimo (1/10) del suddetto importo;
- Tra Euro 2.500,00 ed Euro 5.000,00 la quota pignorabile è pari ad un settimo (1/7) del suddetto importo;
- Sopra Euro 5.000,00 la quota pignorabile è pari ad un quinto (1/5) del suddetto importo
PER APPROFONDIRE la normativa sui Beni non pignorabili dal Fisco:
Il Decreto Legge n. 16 del 02.03.2012 – “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie” è disponibile a questo link.